L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI
È una procedura concorsuale, nel contempo giudiziaria ed amministrativa, che tende a conciliare le pretese dei creditori con il salvataggio del complesso produttivo e del livello occupazionale.
I presupposti dell’amministrazione straordinaria sono:
- Presupposto soggettivo: sono soggette ad amministrazione straordinaria le imprese commerciali che hanno un numero di dipendenti non inferiore alle 200 unità da almeno 1 anno, ed un’esposizione debitoria non inferiore a 2/3 dell’attivo patrimoniale e dei ricavi delle vendite e prestazioni dell’ultimo esercizio.
- Presupposto oggettivo: sussistenza dello stato di insolvenza e di prospettive concrete di recupero dell’equilibrio economico.
L’amministrazione straordinaria si articola in due fasi:
Fase della dichiarazione dello stato di insolvenza (giudiziaria). II Tribunale, d’ufficio o su richiesta dei creditori, del debitore o del P.M., emette una “sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza” provvedendo alla nomina degli organi della procedura, che sono:
il Giudice Delegato;
i Commissari Giudiziali (in numero di 1 o 3), cui il Tribunale potrebbe affidare la gestione dell’impresa.
Con la stessa sentenza, il Tribunale fissa l’udienza per l’accertamento dello stato passivo.
Gli effetti sono due:
- l’imprenditore rimane nell’esercizio dell’impresa e nell’amministrazione dei suoi beni, anche se sotto il controllo del Commissario Giudiziale (se il Tribunale non ne affida l’esercizio provvisorio al Commissario Giudiziale);
- i creditori non possono più esperire azioni esecutive individuali nei confronti dell’imprenditore insolvente.
Fase di apertura dell’amministrazione straordinaria vera e propria (giudiziaria ed amministrativa), che può terminare in due modi:
- in caso di esito negativo della procedura il Tribunale, con decreto, converte l’amministrazione straordinaria in fallimento;
- in caso di esito positivo della procedura il Tribunale, con decreto, dichiara la chiusura della procedura stessa.